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Il Comune Informa

ORDINANZA PREVENZIONE INCENDI

 

Servizio Protezione Civile

ORDINANZA SINDACALE N. 20   del  01/06/2021    

Prevenzione incendi e pulizia dei fondi”.

 

 C O M U N E    di   S E L L I A

         ( Provincia di CATANZARO )

 

88050- Via G. Marconi, 42                                                        tel. 0961/483049 fax 0961/483900

 

AREA AMMINISTRATIVA E POLIZIA MUNICIPALE

Servizio Protezione Civile

ORDINANZA SINDACALE N. 20   del  01/06/2021    

Prevenzione incendi e pulizia dei fondi”.

IL SINDACO

autorità comunale di protezione civile ai sensi dell’art. 15 della legge 24.02.1992 n. 225;

 

CONSIDERATO che la crescita di erba incolta, arbusti, rovi e sterpaglia in aree abbandonate, aumenta il rischio di incendi, causa problemi di ostruzione di fossi e canali atti al deflusso delle acque, crea un ambiente favorevole alla proliferazione di insetti ed animali nocivi per la salute e la sicurezza delle persone;

RITENUTO necessario mantenere costantemente pulite e curate tutte le aree del territorio comunale ed in particolare le aree ricadenti all'interno del centro abitato, al fine di prevenire pericoli di incendi, nonché mantenere funzionante e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, ecc.) delle acque meteoriche e di esondazione, ad evitare situazioni di allagamenti;

RICHIAMATO l'art. 29 del D.Lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”, che fa obbligo, ai proprietari di fondi  confinanti con la strada, di:

- mantenere le siepi in modo da non restringere (o danneggiare) la strada;

- tagliare i rami delle piante, arbusti e rovi che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica (o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria);

VISTI gli incendi boschivi verificatisi sul territorio comunale, nelle scorse stagioni estive;

CONSIDERATO che con l'approssimarsi della nuova stagione estiva si rende necessario adottare provvedimenti atti a prevenire il ripetersi degli incendi, a tutela dell'incolumità pubblica, dei beni pubblici e privati e della sicurezza stradale;

VISTI:

Ø  gli artt. 1 e 59 del R.D. n. 773/1931 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” e ss. mm. ed ii.;

Ø  il D. Lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e ss. mm. ed ii.;

Ø  l'art. 15 della Legge n. 225/1992 - “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile” e ss. mm. ed ii.;

Ø  l'art. 108 del D. Lgs. n. 112/1998 - "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge n. 59/1997";

Ø  l'art. 12 della Legge n. 265/1999 “Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla Legge n. 142/1990”;

Ø  la Legge n. 353/2000 - "Legge - quadro in materia di incendi boschivi";

Ø  gli artt. 50 e 54, del D. Lgs. n. 267/2000 - “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e ss. mm. Ed ii.;

Ø  la Legge Regionale n° 51 del 22/12/2017;

Ø  La  Delibera di Giunta Regionale n° 181 del 08.05.2021;

 

ORDINA

 

1)

 Alla generalità dei proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di terreni ed aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolti e/o abbandonati, ricadenti all'interno del territorio comunale ed in particolare del centro abitato, di procedere agli interventi di pulizia delle suddette aree, provvedendo alla rasatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile, con particolare attenzione ai cigli stradali ed alle banchine prospicienti i predetti siti, anche al fine di prevenire gli incendi.

Tali interventi, dovranno comunque essere effettuati periodicamente, in modo da garantire la completa pulizia e manutenzione dei luoghi. Il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe, sterpaglie e/o dalla pulitura dei terreni e delle aree, deve essere rimosso a cura e spese degli interessati, immediatamente la fine dei lavori, con divieto assoluto di deposito nei contenitori stradali predisposti per l'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti.

Sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada per l'esecuzione dei lavori che dovessero interessare la sede stradale

2)

Ai proprietari di fondi confinanti con la strada, di:

- mantenere le siepi in modo da non restringere (o danneggiare) la strada;

- tagliare i rami delle piante, arbusti e rovi, che si protendono oltre il confine stradale e che 

   nascondono la segnaletica (o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e  

   dall'angolazione necessaria).

3)

Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre, su tutte le aree boscate del territorio comunale, il divieto tassativo di:

- accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di picnic o campeggio, fatta eccezione 

  per le aree appositamente attrezzate e nei casi regolarmente autorizzati dal Comune;

- far brillare mine o usare esplosivi;

- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;

- usare motori, fornelli o inceneritori che provocano faville o brace;

- tenere in esercizio fornaci, discariche pubbliche e/o private;

- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che

  possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;

- inoltrare auto nel bosco e parcheggio con la marmitta (specialmente se catalitica) a

  contatto con l'erba secca;

- abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.

4)

Alla Provincia di Catanzaro, al Consorzio di Bonifica, entro il 15 giugno, lungo gli assi viari, di rispettiva competenza, nei tratti di attraversamento delle aree boscate del territorio comunale, di provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, sterpi, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile creando, nel contempo, idonee fasce di protezione da sottoporre al trattamento sistematico con prodotti ritardanti della combustione.

5)

 Ai proprietari e conduttori, a qualsiasi titolo, dei terreni seminativi confinanti con le aree boschive e pascoli naturali, di poter praticare, la bruciatura delle stoppie, a condizione che lungo il perimetro delle superfici interessate sia tracciata, subito dopo le operazioni di mieti trebbiatura e comunque entro il 15 luglio, una “ precesa ” o “fascia protettiva” per tutta l'estensione direttamente confinante con boschi e foreste o con altre proprietà, per una larghezza non inferiore a 10 (dieci) metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree boscate circostanti e/o confinanti.

 

 

 

6)

Ai proprietari, conduttori, Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, entro il 15 giugno, di eseguire l'apertura, il ripristino, la ripulitura ed il diserbo dei viali parafuoco, in particolare lungo le linee di confine a contatto con strade, autostrade, ferrovie e terreni seminativi, pascolivi, incolti e cespugliati.

Sanzioni: Le trasgressioni ai divieti e/o agli obblighi previsti della presente Ordinanza, saranno punite con:

  • art. 1: sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00, secondo le procedure della L. n. 689 del 24.11.1981 e s.m.i., con la sanzione accessoria che sarà facoltà di questo Comune, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, procedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori;
  • art. 2: sanzione amministrativa da euro 148,00 a euro 594,00, a norma dell'art. 29 del D.Lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”, con la sanzione accessoria dell'obbligo per il trasgressore del ripristino dei luoghi;
  • art. 3: sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14, a norma dell'art. 10, commi 5-6-7-8, della L. n. 353/2000;
  • ogni altra inosservanza alle disposizioni della presente Ordinanza, sarà punita a norma dell'art. 11 della L. n. 353/2000, salvo che il fatto non sia sanzionato da altra disposizione normativa.

I Comandi dei Carabinieri Forestali, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme della presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini  di legge

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma della Legge n. 241/1990, si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

La presente disposizione viene trasmessa al Prefetto di Catanzaro, al Presidente della Regione Calabria, al Presidente della Provincia di Catanzaro, al Comando Carabinieri Forestali  di Taverna, al Comando Stazione Carabinieri di Simeri Crichi , al Comando Polizia Municipale di Sellia.

La presente Ordinanza ha efficacia immediata da oggi, contestualmente viene pubblicata   all'Albo Pretorio comunale.

f.to in originale

IL   SINDACO

Dott. Davide Zicchinella

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